La nuova procedura semplificata si riferisce agli interventi di piccola entità (sono 39 quelli previsti nell’allegato al decreto) in aree sottoposte a tutela paesaggistica (Parte III del Dlgs 42/2004), ammesso che queste comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici. E' bene sottolineare che per alcuni interventi specificati nell’allegato la procedura semplificata in ogni caso non si può applicare se l’intervento viene fatto in immobili soggetti a tutela ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Dlgs 42/2004.
In sostanza ci si riferisce a:
- delle cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- dei complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.
Contestualmente con il procedimento semplificato basterà presentare al Comune solo una relazione paesaggistica semplificata, redatta su una scheda-tipo da un tecnico abilitato. La scheda va compilata seguendo i dettami riportati nel modello di “Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata” prevista dal Dpcm 12 dicembre 2005. In tale scheda andranno indicati:
- le fonti normative e di prassi della disciplina paesaggistica;
- lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento;
- la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti;
- oppure la compatibilità con i valori paesaggistici.
E' bene ricordare che dovranno anche essere specificate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste. Nella relazione il tecnico abilitato attesta altresì la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia in vigore. La domanda deve essere presentata all'ente competente (quasi sempre il Comune, delegato dalla Regione) e la procedura si deve concludere entro 60 giorni, intesi come complessivi, includendo anche il parere della Soprintendenza.
In caso di parere positivo del Comune, espresso entro 30 giorni, l’ente invia la documentazione alla Soprintendenza che deve emanare il suo parere entro 25 giorni; se anche il parere del Soprintendente è positivo, il Comune rilascia nei successivi 5 giorni l’autorizzazione; se invece il parere della Soprintendenza è negativo, è la stessa Soprintendenza a inoltrare il diniego motivato all'interessato, dandone conoscenza all’Ente locale.
In caso di parere negativo del Comune, l'ente ne dà comunicazione all'interessato che ha 10 giorni per fare le sue osservazioni (si sospendono i tempi del procedimento). Se il Comune non accoglie le osservazioni del richiedente conclude il procedimento rigettando la domanda. Alla conclusione del procedimento, l'interessato ha 20 giorni di tempo per fare "ricorso" al Soprintendente che nei successivi 30 giorni decide definitivamente. In questo caso, come visto, i tempi sono un po' più lunghi, viste le possibilità di fare ricorso.
Nel regolamento è prevista una indicazione che non escluderà polemiche e commenti degli addetti di settore. E infatti previsto che, se il Comune si è espresso favorevolmente e la Soprintendenza non dà il suo parere entro i 25 giorni che le sono concessi, il Comune, scaduti i 60 giorni complessivi, fa a meno del parere del Soprintendente e adotta il provvedimento. In tal senso è facile prevedere i possibili danni al paesaggio dovuti a Soprintendenze che non riescono a "digerire" nei tempi le richieste, lasciando in pratica ai Comuni le decisioni. E' quindi necessario ribadire che la procedura si deve concludere entro 60 giorni, ma non è previsto il silenzio-assenso. In tal ottica, contro il silenzio dell’ente si dovrà procedere promuovendo un ricorso al Tar (senza la necessità di diffidare prima l’ente ad adempiere) per fare accertare il proprio diritto e gli eventuali danni subiti.
Fra i vari interventi agevolati vengono anche a contemplarsi l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici fino alla superficie di 25 m², salve le disposizioni più favorevoli del Dlgs 115/2008. La semplificazione però non si attua se l’area è in centro storico o è vincolata (articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), Dlgs 42/2004).
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