giovedì 30 dicembre 2010
Nuova procedura richiesta incentivi
Il solo utilizzo di procedure informatiche consente di ridurre sensibilmente il tempo necessario per l’ammissione al Conto Energia ed aumenta l’efficienza del servizio.
L’accesso alle tariffe incentivanti avviene infatti esclusivamente attraverso il portale web (www.gse.it) e tutti i documenti necessari per richiedere gli incentivi sono inviati al GSE esclusivamente mediante formato elettronico.
Nel corso del 2010 il GSE ha avviato una fase sperimentale per l’utilizzo della nuova procedura che ha dimostrato un’effettiva riduzione dei tempi di valutazione delle richieste di incentivi.
La crescita esponenziale, in Italia, di impianti fotovoltaici e di soggetti pubblici e privati che richiedono i relativi incentivi al GSE ha suggerito l’adozione di un sistema gestionale che consenta di offrire un servizio ancora più efficiente ed economicamente più vantaggioso sia per gli utenti che per le Pubbliche Amministrazioni. Di tale procedura ne trae beneficio anche l’ambiente, con un risparmio di carta considerevole.
Per meglio utilizzare la nuova procedura telematica il GSE ha reso disponibile una guida all’utilizzo del portale informatico.
Guida alla richiesta degli incentivi e all'utilizzo dell'applicazione web per il fotovoltaico secondo la nuova procedura telematica
L’accesso alle tariffe incentivanti avviene infatti esclusivamente attraverso il portale web (www.gse.it) e tutti i documenti necessari per richiedere gli incentivi sono inviati al GSE esclusivamente mediante formato elettronico.
Nel corso del 2010 il GSE ha avviato una fase sperimentale per l’utilizzo della nuova procedura che ha dimostrato un’effettiva riduzione dei tempi di valutazione delle richieste di incentivi.
La crescita esponenziale, in Italia, di impianti fotovoltaici e di soggetti pubblici e privati che richiedono i relativi incentivi al GSE ha suggerito l’adozione di un sistema gestionale che consenta di offrire un servizio ancora più efficiente ed economicamente più vantaggioso sia per gli utenti che per le Pubbliche Amministrazioni. Di tale procedura ne trae beneficio anche l’ambiente, con un risparmio di carta considerevole.
Per meglio utilizzare la nuova procedura telematica il GSE ha reso disponibile una guida all’utilizzo del portale informatico.
Guida alla richiesta degli incentivi e all'utilizzo dell'applicazione web per il fotovoltaico secondo la nuova procedura telematica
Terzo Conto Energia: Guida all’integrazione architettonica del fotovoltaico
La Guida individua definizioni, modalità e regole tecniche utili a definire univocamente i requisiti che un modulo o un componente fotovoltaico deve avere per essere considerato integrato architettonicamente e quindi accedere agli incentivi. La Guida, completa di schemi illustrativi, segue il principio comune ad altri sistemi di incentivazione europei basati sull’integrazione in architettura, che la superficie fotovoltaica, oltre a produrre energia, deve garantire le prestazioni del componente edilizio che sostituisce.
Con il primo e il secondo Conto Energia, rispettivamente del 2005 e del 2007 - ricorda il GSE -, alla fine di novembre 2010 risulta una potenza installata di quasi 2.000 MW su circa 110.000 impianti. Per fine anno le stime del GSE conducono ad ipotizzare una potenza installata superiore a 2.500 MW su circa 130.000 impianti in esercizio.
Nel terzo Conto Energia, che si inserisce in questo scenario di rapida crescita - spiega il GSE -, è stato enfatizzato il ruolo dell’architettura come luogo privilegiato per l’inserimento degli impianti fotovoltaici, assegnando a questa tecnologia la dignità di componente per l’edilizia e premiando le applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica.
Il concetto di impianto fotovoltaico parzialmente/totalmente integrato in architettura è stato introdotto dal secondo Conto Energia, ma è nel terzo che il modulo fotovoltaico non è più considerato mero generatore di energia, ma diventa un nuovo componente dell’architettura con una funzione che lo rende parte integrante dell’edificio.
Infatti, nel DM 6 agosto 2010, le applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica hanno una specifica tariffa incentivante, che ha il duplice obiettivo di sviluppo di una filiera industriale dedicata e di sostegno ad una cultura architettonica che sappia facilitare e accelerare l’ingresso del fotovoltaico nei nostri contesti edilizi.
È possibile inviare al GSE, entro il 13 dicembre 2010, eventuali osservazioni alla Guida e alle Regole Tecniche per il riconoscimento delle tariffe incentivanti (leggi tutto). La casella di posta dedicata è: consultazione.FTV@gse.it. La Guida e le Regole Tecniche, riviste a valle degli esiti della consultazione, saranno successivamente trasmesse all’AEEG per le verifiche di competenza.
Guida alle applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica del fotovoltaico
Con il primo e il secondo Conto Energia, rispettivamente del 2005 e del 2007 - ricorda il GSE -, alla fine di novembre 2010 risulta una potenza installata di quasi 2.000 MW su circa 110.000 impianti. Per fine anno le stime del GSE conducono ad ipotizzare una potenza installata superiore a 2.500 MW su circa 130.000 impianti in esercizio.
Nel terzo Conto Energia, che si inserisce in questo scenario di rapida crescita - spiega il GSE -, è stato enfatizzato il ruolo dell’architettura come luogo privilegiato per l’inserimento degli impianti fotovoltaici, assegnando a questa tecnologia la dignità di componente per l’edilizia e premiando le applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica.
Il concetto di impianto fotovoltaico parzialmente/totalmente integrato in architettura è stato introdotto dal secondo Conto Energia, ma è nel terzo che il modulo fotovoltaico non è più considerato mero generatore di energia, ma diventa un nuovo componente dell’architettura con una funzione che lo rende parte integrante dell’edificio.
Infatti, nel DM 6 agosto 2010, le applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica hanno una specifica tariffa incentivante, che ha il duplice obiettivo di sviluppo di una filiera industriale dedicata e di sostegno ad una cultura architettonica che sappia facilitare e accelerare l’ingresso del fotovoltaico nei nostri contesti edilizi.
È possibile inviare al GSE, entro il 13 dicembre 2010, eventuali osservazioni alla Guida e alle Regole Tecniche per il riconoscimento delle tariffe incentivanti (leggi tutto). La casella di posta dedicata è: consultazione.FTV@gse.it. La Guida e le Regole Tecniche, riviste a valle degli esiti della consultazione, saranno successivamente trasmesse all’AEEG per le verifiche di competenza.
Guida alle applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica del fotovoltaico
Terzo Conto Energia: le regole per ottenere gli incentivi
Il documento definisce le modalità di individuazione della tipologia di tariffa incentivante a cui l’impianto fotovoltaico può accedere e le relative modalità di accesso, incluse quelle riguardanti i premi eventualmente richiesti.
Il testo si articola in tre parti:
- 1° parte (capitoli 2 e 3): illustra le definizioni e le regole, queste ultime direttamente derivate dalla normativa di riferimento, utilizzate nella fase di valutazione delle richieste;
- 2° parte (capitoli da 4 a 8): esplicita le tre principali fasi in cui si divide il processo di riconoscimento degli incentivi: presentazione richiesta, valutazione documentazione e comunicazione esito;
- 3° parte (capitoli 9 e 10): descrive il passaggio dall’ammissione agli incentivi alla stipula della convenzione tra GSE e Soggetto Responsabile.
Nell’Allegato 1 è riportato lo schema del flusso del processo di riconoscimento degli incentivi, mentre nell’Allegato 2 sono riportati i formati dei modelli da utilizzare in fase di richiesta degli incentivi e premi.
Infine, le regole tecniche di dettaglio utilizzate durante la valutazione sono descritte ed approfondite nelle Appendici A - D al documento, anche con l’ausilio di schede, tabelle, schemi grafici e foto illustrative.
I criteri per l’attribuzione delle tariffe per le applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica (Titolo III del DM 6 agosto 2010) sono invece pubblicati separatamente in una specifica Guida predisposta dal GSE, come richiesto al comma 3 dell’articolo 11 dello stesso DM.
Come stabilito dalla normativa, è possibile inviare al GSE eventuali osservazioni alla casella di postaconsultazione.FTV@gse.it, entro il 13 dicembre 2010.
Il documento tecnico, rivisto a valle degli esiti della consultazione, sarà successivamente trasmesso all’AEEG per le verifiche di competenza.
Il testo si articola in tre parti:
- 1° parte (capitoli 2 e 3): illustra le definizioni e le regole, queste ultime direttamente derivate dalla normativa di riferimento, utilizzate nella fase di valutazione delle richieste;
- 2° parte (capitoli da 4 a 8): esplicita le tre principali fasi in cui si divide il processo di riconoscimento degli incentivi: presentazione richiesta, valutazione documentazione e comunicazione esito;
- 3° parte (capitoli 9 e 10): descrive il passaggio dall’ammissione agli incentivi alla stipula della convenzione tra GSE e Soggetto Responsabile.
Nell’Allegato 1 è riportato lo schema del flusso del processo di riconoscimento degli incentivi, mentre nell’Allegato 2 sono riportati i formati dei modelli da utilizzare in fase di richiesta degli incentivi e premi.
Infine, le regole tecniche di dettaglio utilizzate durante la valutazione sono descritte ed approfondite nelle Appendici A - D al documento, anche con l’ausilio di schede, tabelle, schemi grafici e foto illustrative.
I criteri per l’attribuzione delle tariffe per le applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica (Titolo III del DM 6 agosto 2010) sono invece pubblicati separatamente in una specifica Guida predisposta dal GSE, come richiesto al comma 3 dell’articolo 11 dello stesso DM.
Come stabilito dalla normativa, è possibile inviare al GSE eventuali osservazioni alla casella di postaconsultazione.FTV@gse.it, entro il 13 dicembre 2010.
Il documento tecnico, rivisto a valle degli esiti della consultazione, sarà successivamente trasmesso all’AEEG per le verifiche di competenza.
PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI DI FINE LAVORI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Il GSE ha predisposto una procedura operativa che illustra i requisiti necessari e le modalità per la presentazione delle comunicazioni di fine lavori allo stesso GSE.
L’invio di quest’ultime avverrà esclusivamente per via telematica attraverso una specifica sezione del portale applicativo web, attualmente dedicato al conto energia, alla quale sarà possibile accedere nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2010 e il 31 dicembre 2010.
Nei prossimi giorni verrà pubblicata una guida che illustrerà le funzionalità dell’applicazione del portale fotovoltaico.
Procedura operativa
L’invio di quest’ultime avverrà esclusivamente per via telematica attraverso una specifica sezione del portale applicativo web, attualmente dedicato al conto energia, alla quale sarà possibile accedere nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2010 e il 31 dicembre 2010.
Nei prossimi giorni verrà pubblicata una guida che illustrerà le funzionalità dell’applicazione del portale fotovoltaico.
Procedura operativa
Conto Energia 2011-13: dal GSE un documento di sintesi informativo.
Il 24 Agosto 2010 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che regolerà le tariffe incentivanti da riconoscere alla produzione di energia elettrica ottenuta da impianti fotovoltaici che entreranno in servizio nel triennio 2011-2013. Il Conto Energia 2007/2010 sarà in vigore fino a fine 2010 e – ai sensi della legge 129/2010 recentemente approvata - si applicherà, alle condizioni indicate dalla legge, anche agli impianti realizzati entro la fine dell’anno che entreranno in servizio entro il 30 giugno 2011. In attesa della realizzazione della nuova "Guida al Conto Energia Fotovoltaico 2011/2013" da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), soggetto attuatore delle disposizioni, si illustrano sommariamente le novità contenute nel decreto ministeriale.
Clicca sul link per visualizzare il file
Clicca sul link per visualizzare il file
Autorizzazione paesaggistica, dal 10 Settembre procedure semplificate
La nuova procedura semplificata si riferisce agli interventi di piccola entità (sono 39 quelli previsti nell’allegato al decreto) in aree sottoposte a tutela paesaggistica (Parte III del Dlgs 42/2004), ammesso che queste comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici. E' bene sottolineare che per alcuni interventi specificati nell’allegato la procedura semplificata in ogni caso non si può applicare se l’intervento viene fatto in immobili soggetti a tutela ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Dlgs 42/2004.
In sostanza ci si riferisce a:
- delle cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- dei complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.
Contestualmente con il procedimento semplificato basterà presentare al Comune solo una relazione paesaggistica semplificata, redatta su una scheda-tipo da un tecnico abilitato. La scheda va compilata seguendo i dettami riportati nel modello di “Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata” prevista dal Dpcm 12 dicembre 2005. In tale scheda andranno indicati:
- le fonti normative e di prassi della disciplina paesaggistica;
- lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento;
- la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti;
- oppure la compatibilità con i valori paesaggistici.
E' bene ricordare che dovranno anche essere specificate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste. Nella relazione il tecnico abilitato attesta altresì la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia in vigore. La domanda deve essere presentata all'ente competente (quasi sempre il Comune, delegato dalla Regione) e la procedura si deve concludere entro 60 giorni, intesi come complessivi, includendo anche il parere della Soprintendenza.
In caso di parere positivo del Comune, espresso entro 30 giorni, l’ente invia la documentazione alla Soprintendenza che deve emanare il suo parere entro 25 giorni; se anche il parere del Soprintendente è positivo, il Comune rilascia nei successivi 5 giorni l’autorizzazione; se invece il parere della Soprintendenza è negativo, è la stessa Soprintendenza a inoltrare il diniego motivato all'interessato, dandone conoscenza all’Ente locale.
In caso di parere negativo del Comune, l'ente ne dà comunicazione all'interessato che ha 10 giorni per fare le sue osservazioni (si sospendono i tempi del procedimento). Se il Comune non accoglie le osservazioni del richiedente conclude il procedimento rigettando la domanda. Alla conclusione del procedimento, l'interessato ha 20 giorni di tempo per fare "ricorso" al Soprintendente che nei successivi 30 giorni decide definitivamente. In questo caso, come visto, i tempi sono un po' più lunghi, viste le possibilità di fare ricorso.
Nel regolamento è prevista una indicazione che non escluderà polemiche e commenti degli addetti di settore. E infatti previsto che, se il Comune si è espresso favorevolmente e la Soprintendenza non dà il suo parere entro i 25 giorni che le sono concessi, il Comune, scaduti i 60 giorni complessivi, fa a meno del parere del Soprintendente e adotta il provvedimento. In tal senso è facile prevedere i possibili danni al paesaggio dovuti a Soprintendenze che non riescono a "digerire" nei tempi le richieste, lasciando in pratica ai Comuni le decisioni. E' quindi necessario ribadire che la procedura si deve concludere entro 60 giorni, ma non è previsto il silenzio-assenso. In tal ottica, contro il silenzio dell’ente si dovrà procedere promuovendo un ricorso al Tar (senza la necessità di diffidare prima l’ente ad adempiere) per fare accertare il proprio diritto e gli eventuali danni subiti.
Fra i vari interventi agevolati vengono anche a contemplarsi l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici fino alla superficie di 25 m², salve le disposizioni più favorevoli del Dlgs 115/2008. La semplificazione però non si attua se l’area è in centro storico o è vincolata (articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), Dlgs 42/2004).
In sostanza ci si riferisce a:
- delle cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- dei complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.
Contestualmente con il procedimento semplificato basterà presentare al Comune solo una relazione paesaggistica semplificata, redatta su una scheda-tipo da un tecnico abilitato. La scheda va compilata seguendo i dettami riportati nel modello di “Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata” prevista dal Dpcm 12 dicembre 2005. In tale scheda andranno indicati:
- le fonti normative e di prassi della disciplina paesaggistica;
- lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento;
- la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti;
- oppure la compatibilità con i valori paesaggistici.
E' bene ricordare che dovranno anche essere specificate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste. Nella relazione il tecnico abilitato attesta altresì la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia in vigore. La domanda deve essere presentata all'ente competente (quasi sempre il Comune, delegato dalla Regione) e la procedura si deve concludere entro 60 giorni, intesi come complessivi, includendo anche il parere della Soprintendenza.
In caso di parere positivo del Comune, espresso entro 30 giorni, l’ente invia la documentazione alla Soprintendenza che deve emanare il suo parere entro 25 giorni; se anche il parere del Soprintendente è positivo, il Comune rilascia nei successivi 5 giorni l’autorizzazione; se invece il parere della Soprintendenza è negativo, è la stessa Soprintendenza a inoltrare il diniego motivato all'interessato, dandone conoscenza all’Ente locale.
In caso di parere negativo del Comune, l'ente ne dà comunicazione all'interessato che ha 10 giorni per fare le sue osservazioni (si sospendono i tempi del procedimento). Se il Comune non accoglie le osservazioni del richiedente conclude il procedimento rigettando la domanda. Alla conclusione del procedimento, l'interessato ha 20 giorni di tempo per fare "ricorso" al Soprintendente che nei successivi 30 giorni decide definitivamente. In questo caso, come visto, i tempi sono un po' più lunghi, viste le possibilità di fare ricorso.
Nel regolamento è prevista una indicazione che non escluderà polemiche e commenti degli addetti di settore. E infatti previsto che, se il Comune si è espresso favorevolmente e la Soprintendenza non dà il suo parere entro i 25 giorni che le sono concessi, il Comune, scaduti i 60 giorni complessivi, fa a meno del parere del Soprintendente e adotta il provvedimento. In tal senso è facile prevedere i possibili danni al paesaggio dovuti a Soprintendenze che non riescono a "digerire" nei tempi le richieste, lasciando in pratica ai Comuni le decisioni. E' quindi necessario ribadire che la procedura si deve concludere entro 60 giorni, ma non è previsto il silenzio-assenso. In tal ottica, contro il silenzio dell’ente si dovrà procedere promuovendo un ricorso al Tar (senza la necessità di diffidare prima l’ente ad adempiere) per fare accertare il proprio diritto e gli eventuali danni subiti.
Fra i vari interventi agevolati vengono anche a contemplarsi l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici fino alla superficie di 25 m², salve le disposizioni più favorevoli del Dlgs 115/2008. La semplificazione però non si attua se l’area è in centro storico o è vincolata (articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), Dlgs 42/2004).
Nuove modalità di accesso al premio per impianti fotovoltaici abbinati a un uso efficiente dell’energia
Le modifiche sostanziali ai fini dell’accesso al premio sono le seguenti:
1. l’impianto fotovoltaico, operante in regime di scambio sul posto, deve essere realizzato sull’edificio oggetto della richiesta premio.
2. EDIFICI ESISTENTI
* gli interventi migliorativi delle prestazioni energetiche devono essere effettuati sull’involucro edilizio (non devono interessare gli impianti);
* gli indici di prestazione energetica (sia invernale che estivo), di riferimento ai fini del calcolo della maggiorazione sulla tariffa incentivante, sono quelli relativi all’involucro edilizio;
* il calcolo della riduzione percentuale degli indici di prestazione energetica (necessaria per la maggiorazione sulla tariffa incentivante, pari alla metà della suddetta riduzione percentuale) deve essere effettuato come segue
[(EPe,invol ante + EPi,invol ante) – (EPe,invol post + EPi,invol post) x 100] / (EPe,invol ante + EPi,invol ante)]
dove
EPe,invol = indice di prestazione energetica estiva dell’involucro edilizio, ante operam o post operam
EPi,invol = indice di prestazione energetica invernale dell’involucro edilizio, ante operam o post operam
Si ricorda che la riduzione di ciascun indice deve essere maggiore del 10%.
3. NUOVI EDIFICI
* la maggiorazione sulla tariffa incentivante è del 30% se la prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro è inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori minimi di cui all’art. 4, comma 3, del DPR 2 aprile 2009, n. 59.
Si rappresenta che momentaneamente è stato bloccato l’accesso alla sezione del portale riguardante il premio in quanto è in corso il suo aggiornamento con le nuove modalità di accesso sopra descritte.
Nelle prossime settimane il portale sul portale del GSE saranno disponibili gli aggiornamenti.
1. l’impianto fotovoltaico, operante in regime di scambio sul posto, deve essere realizzato sull’edificio oggetto della richiesta premio.
2. EDIFICI ESISTENTI
* gli interventi migliorativi delle prestazioni energetiche devono essere effettuati sull’involucro edilizio (non devono interessare gli impianti);
* gli indici di prestazione energetica (sia invernale che estivo), di riferimento ai fini del calcolo della maggiorazione sulla tariffa incentivante, sono quelli relativi all’involucro edilizio;
* il calcolo della riduzione percentuale degli indici di prestazione energetica (necessaria per la maggiorazione sulla tariffa incentivante, pari alla metà della suddetta riduzione percentuale) deve essere effettuato come segue
[(EPe,invol ante + EPi,invol ante) – (EPe,invol post + EPi,invol post) x 100] / (EPe,invol ante + EPi,invol ante)]
dove
EPe,invol = indice di prestazione energetica estiva dell’involucro edilizio, ante operam o post operam
EPi,invol = indice di prestazione energetica invernale dell’involucro edilizio, ante operam o post operam
Si ricorda che la riduzione di ciascun indice deve essere maggiore del 10%.
3. NUOVI EDIFICI
* la maggiorazione sulla tariffa incentivante è del 30% se la prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro è inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori minimi di cui all’art. 4, comma 3, del DPR 2 aprile 2009, n. 59.
Si rappresenta che momentaneamente è stato bloccato l’accesso alla sezione del portale riguardante il premio in quanto è in corso il suo aggiornamento con le nuove modalità di accesso sopra descritte.
Nelle prossime settimane il portale sul portale del GSE saranno disponibili gli aggiornamenti.
Fotovoltaico: lunga vita per il "Conto Energia" 2010
Ma ciò varrà solo per gli impianti fotovoltaici la cui costruzione dovrà essere ultimata comunque entro fine anno che, tuttavia, avranno la possibilità di entrare effettivamente in esercizio entro il 30 Giugno 2011 godendo delle tariffe incentivanti previste dal "secondo conto energia" attualmente in vigore, anziché delle tariffe, meno vantaggiose per i proprietari degli impianti, previste dal Conto Energia 2011, approvato l' 8 luglio scorso dopo molte sollecitazioni e polemiche da parte degli operatori del settore che già vedevano a rischio la programmazione dei loro investimenti e, quindi, la filiera italiana del fotovoltaico con conseguente perdita di posti di lavoro verdi, i cosiddetti “green jobs”.
L’emendamento modifica il provvedimento con cui si era stabilito che potessero accedere agli incentivi del Conto Energia 2010 solo gli impianti entrati effettivamente in esercizio (in grado, cioè, di cedere elettricità alla rete elettrica con relativa contabilizzazione della stessa) entro il 31 dicembre 2010, (ossia il comma 1 dell’articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41) e lo sostituisce così: “Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 (…) sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l’installazione dell’impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei Servizi Elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.”
Cosa cambierà, dunque, in concreto? Non occorrerà più che l'impianto fotovoltaico entri in esercizio effettivo al 31 dicembre 2010 e che sia fatta la richiesta all' Enel, quindi, in tempo utile, ovvero entro il 15 Novembre 2010, bensì basterà che i lavori di installazione dell'impianto si concludano effettivamente entro il 31 Dicembre 2010 e, quindi, che la richiesta di allaccio alla rete elettrica nazionale sia fatta entro il 30 Giugno 2011. Sarà un tecnico abilitato (direttore dei lavori) ad asseverare, sotto la sua responsabilità, che i lavori si sono effettivamente conclusi entro fine 2010.
Come sostenuto dal senatore del PD Francesco Ferrante "L'emendamento è stato introdotto per evitare che, a causa di ritardi nelle procedure di connessione da parte del gestore di rete, molti impianti perdessero il diritto ad accedere al vecchio Conto Energia. Con una finestra così ampia tra la domanda di allacciamento e la data entro cui l'impianto deve entrare in funzione, e con le regole di garanzia che l'Autorità stabilirà, questo non dovrebbe più accadere".
Si cercherà, in poche parole, con scadenze differite, di rendere più semplice la fase di transizione da "vecchio " a "nuovo" Conto Energia.
Nelle previsioni del Conto Energia 2011 ricadranno, dunque, solo gli impianti che non saranno pronti e non avranno effettuato la richiesta di connessione entro il 31 dicembre 2010 o che, comunque non saranno entrati in esercizio oltre il 30 giugno 2011.
Il gestore di rete e il GSE dovranno vigilare affinché non si siano tentativi di aggirare la norma, in particolare dovranno accertarsi dell'effettiva ultimazione dei lavori entro il 31 Dicembre 2010. Trascorso tale termine, infatti, gli impianti fotovoltaici dovranno per forza usufruire delle tariffe incentivanti previste dal Conto Energia 2011 che sono minori rispetto a quelle attuali, con diminuzioni oscillanti tra il 10 e il 25% per gli impianti installati su edifici e tra il 13 e il 27% circa per gli altri impianti. Anche se con riduzioni conoscibili per tempo, grazie ad un meccanismo di riduzione progressiva a scaglioni con scadenze temporali predeterminate, le nuove tariffe incentivanti sono, senza dubbio, meno appetibili di quelle attuali per i proprietari di impianti fotovoltaici.
L’emendamento modifica il provvedimento con cui si era stabilito che potessero accedere agli incentivi del Conto Energia 2010 solo gli impianti entrati effettivamente in esercizio (in grado, cioè, di cedere elettricità alla rete elettrica con relativa contabilizzazione della stessa) entro il 31 dicembre 2010, (ossia il comma 1 dell’articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41) e lo sostituisce così: “Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 (…) sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l’installazione dell’impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei Servizi Elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.”
Cosa cambierà, dunque, in concreto? Non occorrerà più che l'impianto fotovoltaico entri in esercizio effettivo al 31 dicembre 2010 e che sia fatta la richiesta all' Enel, quindi, in tempo utile, ovvero entro il 15 Novembre 2010, bensì basterà che i lavori di installazione dell'impianto si concludano effettivamente entro il 31 Dicembre 2010 e, quindi, che la richiesta di allaccio alla rete elettrica nazionale sia fatta entro il 30 Giugno 2011. Sarà un tecnico abilitato (direttore dei lavori) ad asseverare, sotto la sua responsabilità, che i lavori si sono effettivamente conclusi entro fine 2010.
Come sostenuto dal senatore del PD Francesco Ferrante "L'emendamento è stato introdotto per evitare che, a causa di ritardi nelle procedure di connessione da parte del gestore di rete, molti impianti perdessero il diritto ad accedere al vecchio Conto Energia. Con una finestra così ampia tra la domanda di allacciamento e la data entro cui l'impianto deve entrare in funzione, e con le regole di garanzia che l'Autorità stabilirà, questo non dovrebbe più accadere".
Si cercherà, in poche parole, con scadenze differite, di rendere più semplice la fase di transizione da "vecchio " a "nuovo" Conto Energia.
Nelle previsioni del Conto Energia 2011 ricadranno, dunque, solo gli impianti che non saranno pronti e non avranno effettuato la richiesta di connessione entro il 31 dicembre 2010 o che, comunque non saranno entrati in esercizio oltre il 30 giugno 2011.
Il gestore di rete e il GSE dovranno vigilare affinché non si siano tentativi di aggirare la norma, in particolare dovranno accertarsi dell'effettiva ultimazione dei lavori entro il 31 Dicembre 2010. Trascorso tale termine, infatti, gli impianti fotovoltaici dovranno per forza usufruire delle tariffe incentivanti previste dal Conto Energia 2011 che sono minori rispetto a quelle attuali, con diminuzioni oscillanti tra il 10 e il 25% per gli impianti installati su edifici e tra il 13 e il 27% circa per gli altri impianti. Anche se con riduzioni conoscibili per tempo, grazie ad un meccanismo di riduzione progressiva a scaglioni con scadenze temporali predeterminate, le nuove tariffe incentivanti sono, senza dubbio, meno appetibili di quelle attuali per i proprietari di impianti fotovoltaici.
Fotovoltaico - Conto Energia 2011: via libera della Conferenza unificata
Il nuovo DM riduce a due le tipologie installative: “impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici” e “altri impianti fotovoltaici” (eliminando la categoria della parziale integrazione); gli impianti sono suddivisi in 6 classi di potenza: tra 1 e 3 kW; tra 3 e 20 kW; tra 20 e 200 kW; tra 200 e 1000 kW; tra i 1000 e i 5000 kW; oltre i 5000 kW. Viene introdotta la categoria “impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative” che beneficeranno di tariffe incentivanti (secondo tre intervalli di potenza) più alte rispetto alle altre due tipologie. Queste tariffe saranno decurtate del 2% all’anno (anziché del 6%) nel 2012 e 2013.
La tariffa incentivante è incrementata del 5% per gli impianti diversi da quelli realizzati sugli edifici, che si trovino in aree industriali, commerciali, cave esaurite, aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati. Il premio aggiuntivo per gli impianti in regime di scambio sul posto, realizzati sugli edifici e che riducano di almeno il 10% l’indice di prestazione energetica dell’edificio (da dimostrare con una certificazione energetica), può raggiungere il 30% della tariffa incentivante. Per gli impianti a concentrazione, le tariffe incentivanti saranno divise in due intervalli di potenza e decurtate del 2% all’anno nel 2012 e 2013.
La bozza di DM fissa a 8.000 MW l’obiettivo nazionale della potenza da installare entro il 2020. Il tetto della potenza incentivabile è di 3.000 MW, a cui si aggiungono 200 MW per gli impianti integrati e 150 MW per gli impianti a concentrazione. Sono confermate le condizioni per la cumulabilità delle tariffe incentivanti e la riduzione dell’Iva; resta il divieto di cumulo con le detrazioni fiscali.
Via libera anche alle Linee Guida per i procedimenti autorizzativi alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Questo provvedimento, previsto dall’art. 12, comma 10, del Dlgs 387/2003, è particolarmente urgente perché costituirà una disciplina unica e valida su tutto il territorio nazionale, che consentirà finalmente di superare la frammentazione del panorama normativo e darà certezza agli operatori che investono nel settore delle fonti rinnovabili. Le Regioni e gli Enti Locali - a cui oggi è affidata l’istruttoria di autorizzazione - dovranno recepire le Linee guida entro i 90 giorni successivi alla pubblicazione del testo.
I principali contenuti delle Linee Guida per le fonti rinnovabili:
1) Sono dettate regole per la trasparenza amministrativa dell’iter di autorizzazione e sono declinati i principi di pari condizioni e trasparenza nell’accesso al mercato dell’energia;
2) Sono individuate modalità per il monitoraggio delle realizzazioni e l’informazione ai cittadini;
3) È regolamentata l’autorizzazione delle infrastrutture connesse e, in particolare, delle reti elettriche;
4) Sono individuate, fonte per fonte, le tipologie di impianto e le modalità di installazione che consento l’accesso alle procedure semplificate (denuncia di inizio attività e attività edilizia libera);
5) Sono individuati i contenuti delle istanze, le modalità di avvio e svolgimento del procedimento unico di autorizzazione;
6) Sono predeterminati i criteri e le modalità di inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, con particolare riguardo agli impianti eolici (per cui è stato sviluppato un allegato ad hoc);
7) Sono dettate modalità per coniugare esigenze di sviluppo del settore e tutela del territorio: eventuali aree non idonee all’installazione degli impianti da fonti rinnovabili possono essere individuate dalle Regioni esclusivamente nell’ambito dei provvedimenti con cui esse fissano gli strumenti e le modalità per il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di sviluppo delle fonti rinnovabili.
“Dopo lunghi mesi di attesa finalmente possiamo pianificare gli investimenti dei prossimi tre anni”. Lo ha dichiarato Gert Gremes, presidente di GIFI/ANIE (Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane), alla luce del parere favorevole espresso dalla Conferenza Unificata sui due provvedimenti più attesi dell’anno dal settore fotovoltaico: il Conto Energia 2011 e le Linee guida nazionali per le rinnovabili (leggi tutto).
“Con i due decreti - ha continuato Gremes - si apre finalmente un nuovo capitolo per l’industria fotovoltaica. Le Regioni hanno espresso la volontà di uniformare i loro processi autorizzativi e si vuole dare continuità ad un settore pronto a creare posti di lavoro e benefici per il sistema paese contribuendo in maniera determinante agli obiettivi comunitari del 2020.
A nostro parere - ha aggiunto Gremes – il legislatore avrebbe potuto essere più coraggioso ed offrire all'industria fotovoltaica italiana un orizzonte temporale di 5 anni e soprattutto una quantità maggiore di potenza incentivabile per dare più spazio agli investimenti al fine di meglio strutturare e potenziare la filiera industriale fotovoltaica nostrana. Allo stesso tempo – ha concluso – le molte aziende operanti nel settore fotovoltaico in Italia dovranno adottare modelli operativi flessibili per potersi adattare rapidamente ad un inevitabile consolidamento del mercato e per poter adattare i loro prodotti e servizi ai mercati internazionali”.
La tariffa incentivante è incrementata del 5% per gli impianti diversi da quelli realizzati sugli edifici, che si trovino in aree industriali, commerciali, cave esaurite, aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati. Il premio aggiuntivo per gli impianti in regime di scambio sul posto, realizzati sugli edifici e che riducano di almeno il 10% l’indice di prestazione energetica dell’edificio (da dimostrare con una certificazione energetica), può raggiungere il 30% della tariffa incentivante. Per gli impianti a concentrazione, le tariffe incentivanti saranno divise in due intervalli di potenza e decurtate del 2% all’anno nel 2012 e 2013.
La bozza di DM fissa a 8.000 MW l’obiettivo nazionale della potenza da installare entro il 2020. Il tetto della potenza incentivabile è di 3.000 MW, a cui si aggiungono 200 MW per gli impianti integrati e 150 MW per gli impianti a concentrazione. Sono confermate le condizioni per la cumulabilità delle tariffe incentivanti e la riduzione dell’Iva; resta il divieto di cumulo con le detrazioni fiscali.
Via libera anche alle Linee Guida per i procedimenti autorizzativi alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Questo provvedimento, previsto dall’art. 12, comma 10, del Dlgs 387/2003, è particolarmente urgente perché costituirà una disciplina unica e valida su tutto il territorio nazionale, che consentirà finalmente di superare la frammentazione del panorama normativo e darà certezza agli operatori che investono nel settore delle fonti rinnovabili. Le Regioni e gli Enti Locali - a cui oggi è affidata l’istruttoria di autorizzazione - dovranno recepire le Linee guida entro i 90 giorni successivi alla pubblicazione del testo.
I principali contenuti delle Linee Guida per le fonti rinnovabili:
1) Sono dettate regole per la trasparenza amministrativa dell’iter di autorizzazione e sono declinati i principi di pari condizioni e trasparenza nell’accesso al mercato dell’energia;
2) Sono individuate modalità per il monitoraggio delle realizzazioni e l’informazione ai cittadini;
3) È regolamentata l’autorizzazione delle infrastrutture connesse e, in particolare, delle reti elettriche;
4) Sono individuate, fonte per fonte, le tipologie di impianto e le modalità di installazione che consento l’accesso alle procedure semplificate (denuncia di inizio attività e attività edilizia libera);
5) Sono individuati i contenuti delle istanze, le modalità di avvio e svolgimento del procedimento unico di autorizzazione;
6) Sono predeterminati i criteri e le modalità di inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, con particolare riguardo agli impianti eolici (per cui è stato sviluppato un allegato ad hoc);
7) Sono dettate modalità per coniugare esigenze di sviluppo del settore e tutela del territorio: eventuali aree non idonee all’installazione degli impianti da fonti rinnovabili possono essere individuate dalle Regioni esclusivamente nell’ambito dei provvedimenti con cui esse fissano gli strumenti e le modalità per il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di sviluppo delle fonti rinnovabili.
“Dopo lunghi mesi di attesa finalmente possiamo pianificare gli investimenti dei prossimi tre anni”. Lo ha dichiarato Gert Gremes, presidente di GIFI/ANIE (Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane), alla luce del parere favorevole espresso dalla Conferenza Unificata sui due provvedimenti più attesi dell’anno dal settore fotovoltaico: il Conto Energia 2011 e le Linee guida nazionali per le rinnovabili (leggi tutto).
“Con i due decreti - ha continuato Gremes - si apre finalmente un nuovo capitolo per l’industria fotovoltaica. Le Regioni hanno espresso la volontà di uniformare i loro processi autorizzativi e si vuole dare continuità ad un settore pronto a creare posti di lavoro e benefici per il sistema paese contribuendo in maniera determinante agli obiettivi comunitari del 2020.
A nostro parere - ha aggiunto Gremes – il legislatore avrebbe potuto essere più coraggioso ed offrire all'industria fotovoltaica italiana un orizzonte temporale di 5 anni e soprattutto una quantità maggiore di potenza incentivabile per dare più spazio agli investimenti al fine di meglio strutturare e potenziare la filiera industriale fotovoltaica nostrana. Allo stesso tempo – ha concluso – le molte aziende operanti nel settore fotovoltaico in Italia dovranno adottare modelli operativi flessibili per potersi adattare rapidamente ad un inevitabile consolidamento del mercato e per poter adattare i loro prodotti e servizi ai mercati internazionali”.
venerdì 1 ottobre 2010
domenica 26 settembre 2010
fotovoltaico con incentivi 2010
CONTO ENERGIA 2010
con noi, siete ancora in tempo ad accedere agli incentivi previsti
dal G.S.E. - Gestore Servizi Energetici gse.it
per gli impianti allacciati in rete entro il 31 dicembre 2010
contattateci con urgenza per realizzare il Vostro impianto
PREZZI PROMOZIONALI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI
TOTALMENTE INTEGRATI
VALIDI SOLO PER IL MESE DI SETTEMBRE
per impianti a progetto di dimensioni diverse,
residenziali, commerciali, agricoli o industriali
CHIAMA PER UN PREVENTIVO
IMPORTANTE: con l'acquisto di 2 IMPIANTI
(segnalazione di parenti o amici)
SCONTO DI 900 EURO PER OGNI IMPIANTO REALIZZATO
prezzi promozionali, IVA 10% esclusa
CHIAMA SUBITO 800 582 433 (GRATIS anche da cellulare)
PER ORDINARE IL TUO IMPIANTO TOTALMENTE INTEGRATO
in alternativa, compilando il modulo qui sotto,
ti sara' inviata una mail con il prezzo dell'impianto
e sarai velocemente contattato:
Iscriviti a:
Post (Atom)




